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Introduzione

Carissima/o Associata/o,

la continua evoluzione normativa del settore della “Sicurezza sul lavoro” ci costringe a porre particolare attenzione alle mille “sfaccettature” di normative a volte, oserei dire, anche “datate” nel tempo e di semplice interpretazione ma, ahimè, ancora troppo disattese.

Ci permettiamo quindi di offrirVi, sperando di fare cosa gradita, un veloce ripasso delle Vostre Responsabilità (in ambito antincendio) in quanto Titolari di attività, Datori di Lavoro, Responsabili del Servizio di Prevenzione e Protezione e Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza.

Le novità introdotte con il D.Lgs. 81/08 (ex 626) correttivo D.Lgs. 106/09 non hanno, di fatto, cambiato nulla per quanto riguarda i Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. Resta pertanto valido a tutti gli effetti il D.M. N. 64 del 10.03.1998 (almeno per ora!).

RicordandoVi l’obbligatorietà alla redazione del Documento di Valutazione dei Rischi, Vi rammentiamo che la valutazione dei rischi di incendio e le conseguenti misure di prevenzione e protezione costituiscono parte integrante del Documento di Valutazione dei Rischi.

ART. 4 Controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio (estintori, impianti di rilevazione, impianti di spegnimento manuali e/o automatici, porte tagliafuoco e vie di esodo, impianti di illuminazione di emergenza, ecc.) – Gli interventi di manutenzione ed i controlli sugli impianti e sulle attrezzature di protezione antincendio sono effettuati nel rispetto delle disposizioni legislative vigenti, delle norme di buona tecnica emanate dagli organismi di normalizzazione nazionali o europei o, in assenza di dette norme di buona tecnica, delle istruzioni fornite dal fabbricante e/o dall’installatore.

Per chi non l’avesse ancora letto, suggeriremmo caldamente una lettura del D.M. N. 64 del 10.03.1998. Si tratta di un Decreto scritto in maniera non troppo tecnica, di facile lettura ed interpretazione.

ALLEGATO VI Controlli e manutenzione sulle misure di protezione antincendio. Vi ricordiamo, come già più volte citato durante i nostri corsi antincendio, che è obbligatoria la fase di “SORVEGLIANZA” … controllo visivo atto a verificare che le attrezzature e gli impianti antincendio siano nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. La sorveglianza può essere effettuata dal personale normalmente presente nelle aree protette dopo aver ricevuto adeguate istruzioni.

Vi preghiamo di voler effettuare la fase di Sorveglianza su apposito Registro (anche quaderno o brogliaccio) indicando la data e, soprattutto, nome cognome e firma da chi l’ha effettuata. Eventuali anomalie riscontrate dovranno essere immediatamente comunicate al Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione e/o al Datore di Lavoro (che dovrà a Sua volta chiamare tempestivamente l’Azienda di manutenzione per eliminare le anomalie).

Vi ricordiamo che il Registro dei controlli e delle verifiche degli interventi di manutenzione delle attrezzature antincendio, dell’informazione e della formazione del personale è obbligatorio nelle attività soggette al controllo dei Vigili del Fuoco (D.M. 10.03.98 e D.P.R. N. 37 del 12.01.1998) e deve essere aggiornato, a cura dei Responsabili dell’Attività, ai sensi di quanto previsto dall’art. 5 del D.P.R: n. 37 del 12.01.98.

Lo consigliamo comunque in tutte le attività.

VI ricordiamo inoltre che, per gli impianti antincendio è necessario consultare il D.M. 22 gennaio 2008 N. 37 – Disposizioni in materia di impianti negli edifici – Le Aziende che si occupano di installazione/manutenzione impiantistica antincendio devono possedere la lettera g di questo Decreto sulla propria Visura Camerale.

Prenderemo presto in “esame”, partendo dal D.M. 10.03.98, tutte le Normative di buona tecnica (UNI) e le Istruzioni dei Fabbricanti per quanto concerne TUTTI i presidi antincendio. Dalla Fabbricazione all’installazione passando per la manutenzione ordinaria, straordinaria senza dimenticare tutti i collaudi!

Elisabetta Giuliano

Gli approfondimenti saranno disponibili solo per gli iscritti all’Associazione per la Promozione alla Cultura della Sicurezza.

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